Con la presente per informarVi che il Decreto Legge 73/2025 è stato convertito in legge con la 105 del 18/7 e modifica dell’art.6bis della 286/2005. Con questa legge viene inoltre introdotta la responsabilità solidale tra committente e caricatore nel pagamento dell’indennizzo al vettore.
Si evidenziano di seguito i punti focali della nuova legge che di seguito viene sintetizzata:
- Riduzione del periodo di franchigia
Una delle principali novità riguarda la riduzione del periodo di franchigia (ossia il tempo di attesa senza indennizzo per il vettore) da 2 ore a 1,5 ore. Tale periodo viene calcolato a partire dal momento di arrivo del mezzo al luogo di carico o scarico (anche i periodi di inattività del committente, del caricatore o del destinatario).
- Estensione dei soggetti responsabili
Il decreto amplia la platea dei soggetti tenuti a fornire al vettore tutte le informazioni necessarie relative a luogo, orario e modalità di accesso per le operazioni logistiche. Oltre al committente, sono ora obbligati anche:
- il destinatario della merce;
- il caricatore;
- il proprietario della merce.
- Prova dell’orario di arrivo
Il vettore può ora dimostrare l’orario di arrivo al luogo di carico/scarico mediante:
- il sistema satellitare di geo-localizzazione del veicolo;
- il tachigrafo intelligente di seconda generazione.
- 100 euro per ogni ora di attesa e rivalutazione automatica
Il legislatore ha innalzato l’importo dell’indennizzo per l’attesa oltre il periodo di franchigia da € 40 a € 100.
L’indennizzo sarà rivalutato automaticamente ogni anno sulla base dell’indice ISTAT FOI (famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi).
- Anche il Caricatore è obbligato a pagare le attese
Anche il caricatore – se diverso dal committente – è ora tenuto solidalmente al pagamento dell’indennizzo. Rimane salvo il diritto di rivalsa tra i coobbligati nei confronti del responsabile effettivo.
L’indennizzo non è dovuto qualora il superamento del periodo di franchigia sia imputabile al vettore stesso. (Ciò non significa che l’arrivo del veicolo in ritardo rispetto all’orario indicato dal committente o dagli altri operatori elimini la responsabilità delle attese).
- Prescrizione e tutela giudiziaria
Il diritto all’indennizzo si prescrive in un anno, ai sensi dell’art. 2951 c.c., come previsto per i diritti derivanti dal contratto di trasporto. Il vettore può ottenere il pagamento mediante decreto ingiuntivo, producendo la fattura elettronica e le ricevute estratte dal Sistema di Interscambio (SDI).
- Con la nuova legge è calcolata attesa anche il tempo di svolgimento dell’operazione di carico/scarico
Una delle innovazioni più importanti è che il tempo di svolgimento dell’operazione di carico/scarico è compreso nel calcolo dei tempi di attesa (con la precedente norma l’operazione di carico/scarico non venivano conteggiate nelle 2 ore). Quindi il tempo di franchigia è sempre e solo 1,5 ore, anche qualora i tempi di franchigia siano stati diversamente modulati nel singolo contratto di trasporto in base agli accordi delle parti. Per esempio nel trasporto contenitori non è più possibile contrattare le c.d. 3 ore di franchigia (2 ore di legge + 1 ora per operazione carico/scarico in base alle disposizioni del DD n. 69 del 24 marzo 2011).
L’indennizzo è quindi ora dovuto anche nel caso in cui vengano superati i tempi materiali di esecuzione delle operazioni di carico/scarico indicati nel contratto, qualora ciò risulti dalla documentazione di accompagnamento della merce o da altri documenti sottoscritti dalle parti coinvolte.
- Presenza del conducente durante il carico
È riconosciuto al conducente il diritto di assistere alle operazioni di carico, in particolare per verificare la corretta sistemazione della merce. Tale diritto non può essere limitato o escluso dal committente.
- Applicazione della norma a tutti i contratti di trasporto
La nuova formulazione dell’art. 6-bis si applica a tutte le tipologie di contratto di trasporto, a prescindere dalla forma scritta.
- Il Committente che non paga le attese tracciate è soggetto a Sanzioni amministrative dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
La norma prevede che se il committente non paga il vettore per le attese, e ciò avviene in un contesto di dipendenza economica, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato può avviare un’istruttoria. In caso di abuso accertato, si possono applicare sanzioni amministrative fino al 10% del fatturato annuo del responsabile
data applicazione nuove procedure lunedì 8 settembre 2025